Per la sezione “Tutela a due ruote”, un nuovo approfondimento a cura dell’avvocato Federico Balconi di Zerosbatti: un aiuto al triatleta alla prese con problemi legali legati alle garanzie a copertura delle biciclette
Sul numero di marzo tutte le risposte ai vostri dubbi in materia di garanzie e i migliori suggerimenti per affrontare, a seconda del tipo di difetto – risolvibile o che rende inutilizzabile la vostra bici – l’iter di riparazione o sostituzione o, magari, risoluzione del contratto. Sempre appoggiandosi al primo riferimento del consumatore: il venditore.
Dimmi che difetto ha
Parte da un’opportuna distinzione, Balconi, per introdurre l’argomento garanzie: il bene è inutilizzabile o ha difetti risolvibili? Nel secondo caso, il negoziante potrà venire incontro all’acquirente in due modi: attraverso uno sconto; oppure offrendogli la riparazione, inviando la bici alla casa madre per la risoluzione del problema. Se il difetto, invece, è più grave e l’utilizzo del mezzo comporterebbe un pericolo, entra in gioco la disciplina che tutela il consumatore e fornisce sempre la doppia soluzione:
- Risoluzione del contratto con restituzione del prezzo.
- Sostituzione del bene con uno perfetto.
E ti dirò come agire
In entrambi i casi, con chi ci si deve confrontare? L’interlocutore rimane il venditore, al quale si potrà rivolgere la lamentela. Sarà lui ad attivarsi con il produttore per risolvere il problema. Attenzione, però, alle mosse da compiere perché, se non ci si vuole precludere nulla, sarà sempre preferibile tentare prima la strada della riparazione o della sostituzione, e poi quella della risoluzione del contratto di vendita. Per il dettaglio degli step da percorrere, vi rimandiamo a Triathlete di marzo.
Usato garantito
E finisce qui? O è previsto un risarcimento del danno? Il risarcimento, qualora esistesse un danno, dipende dal grado di colpa del venditore, la cui responsabilità deve essere dimostrata dall’acquirente scontento. E se la bici era usata? A tal riguardo, sul numero in edicola troverete delle considerazioni a parte.
L’onere della prova
L’acquirente che agisca per la risoluzione contrattuale o per il risarcimento del danno deve dimostrare l’acquisto e allegare nella richiesta prova dell’inadempimento o dell’inesatto adempimento del venditore. A carico del venditore l’onere di provare che il bene compravenduto fosse, al momento della consegna, scevro dai vizi e difetti.
Balconi, a questo punto, conclude con una considerazione sul rapporto tra venditore e cliente, ricapitolando rispettivi doveri e diritti.
Foto: 123RF.
Nota: Questo testo rappresenta una sintesi del servizio “Garanzie: venditore o produttore, a chi rivolgersi”, di Federico Balconi, pubblicato su Triathlete n. 268, marzo 2021 (in edicola a inizio marzo), alle pagine 26-27.
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